Approvato
il 28 dicembre 1998
Art. 1 - Denominazione e natura
Art. 2 - Scopo ed attività
Art. 3 - Soci
Art. 4 - Soci ordinari
Art. 5 - Soci aggregati
Art. 6 - Soci ordinari e benemeriti
Art. 7 - Decadimento dell'associazione
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
Art. 9 - Assemblea dei soci
Art. 10 - Modifiche allo statuto
Art. 11 - Scioglimento
Art. 12 - Organi sociali
Art. 13 - Consiglio direttivo
Art. 14 - Presidente
Art. 15 - Past-President
Art. 16 - Revisori dei conti
Art. 17 - Collegio dei probiviri
Art. 18 - Comitato delle nomine
Art. 19 - Elezione delle cariche sociali
Art. 20 - Comitati e gruppi di lavoro
Art. 21 - Referendum consultivo
Art. 22 - Patrimonio, rendiconto, rendiconto annuale
Art. 23 - Regolamento
Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA
È costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile con
sede in Milano l'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per
l'igiene industriale e per l'ambiente, (che abbrevia il suo nome nella
sigla AIDII). Essa ha durata indeterminata; è apolitica; non persegue
scopo di lucro.
Art. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'
L'AIDII è un'associazione scientifica ed ha per scopo di promuovere
il progresso e la diffusione dell'igiene industriale e la tutela dell'ambiente.
L'igiene industriale è la disciplina che si occupa dell'individuazione,
della valutazione e del controllo, ai fini della prevenzione e della eventuale
bonifica dei fattori ambientali di natura chimica o fisica derivanti dall'attività
industriale, presenti all'interno ed all'esterno degli ambienti di lavoro,
che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori
e della popolazione. L’AIDII inoltre ha lo scopo di promuovere la
Certificazione in Igiene Industriale mediante l’ICII - Istituto
per la Certificazione in Igiene Industriale.
L'attività consiste nell'effettuazione del Congresso annuale, nell'organizzazione
di riunioni, convegni, corsi, seminari, nel curare l'edizione di pubblicazioni
e quanto altro ritenuto utile per il progresso e la divulgazione dell'igiene
industriale. L'AIDII può partecipare, tramite suoi rappresentanti
all'uopo delegati dal Consiglio Direttivo, a gruppi di lavoro, di ricerca,
di studio, nel campo dell'igiene industriale e dell'ambiente. Ai fini
del conseguimento dello scopo associativo, l'AIDII favorisce l'intesa
e la cooperazione con altre associazioni ed organizzazioni nazionali ed
internazionali che perseguano fini analoghi o complementari, nelle forme
ritenute più opportune. L'AIDII può altresì costituire
o partecipare a Società di capitali aventi per scopo la prestazione
di servizi inerenti l'attività della Associazione.
Art. 3 - SOCI
L'associazione all'AIDII è aperta a chiunque sia realmente interessato
a perseguire e sostenere gli scopi statutari. È costituita da:
soci ordinari, soci aggregati (abbonati - sponsor - società), soci
onorari, soci benemeriti. Le quote associative versate dai soci non sono
trasferibili.
Art. 4 - SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari la persone fisiche. I soci ordinari sono ammessi previa
presentazione al Consiglio Direttivo dell’AIDII di una domanda scritta
comprendente un breve curriculum indicante i propri interessi nel campo
dell'igiene industriale e la tutela dell'ambiente. La domanda sarà
esaminata per l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo: la qualifica
di socio ordinario si acquisisce per l'anno di presentazione della domanda
solo se questa è stata accettata entro il mese di giugno, altrimenti
a far data dall'anno successivo. Negli anni seguenti la propria iscrizione,
il socio ordinario è tenuto alla corresponsione della quota sociale
entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso contrario il Consiglio
Direttivo, su proposta del Segretario e previa formale messa in mora dell'interessato
a mezzo di lettera raccomandata, dichiara la decadenza della qualità
di socio. Il socio decaduto per morosità non può essere
accettato come nuovo socio ordinario nel triennio successivo.
Art. 5 - SOCI AGGREGATI
Sono soci aggregati le persone giuridiche (imprese, enti, istituti). Per
quanto concerne le modalità di prima iscrizione e rinnovo dell'adesione
valgono le norme di cui all'articolo 4 stabilite per i soci ordinari.
I soci aggregati possono partecipare alle Assemblee tramite un loro delegato.
Per i soci aggregati il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea
una quota associativa differenziata.
Art. 6 - SOCI ONORARI E BENEMERITI
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che
abbiano acquisito particolare prestigio scientifico nel campo dell'igiene
industriale e la tutela dell'ambiente. I soci benemeriti sono nominati
dal Consiglio Direttivo fra le persone fisiche o giuridiche che hanno
dato un cospicuo contributo morale ed economico alla sviluppo dell'AIDII.
Ai Soci onorari e benemeriti non è fatto obbligo di pagamento della
quota associativa. La partecipazione all’assemblea dei soci e l’eleggibilità
alle cariche è in ogni caso subordinata al pagamento delle quote
associative.
Art. 7 - DECADIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
La qualifica di socio si perde:
• per dimissioni, che debbono essere presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo;
• per espulsione da parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere
dei probiviri, così come precisato al successivo articolo 8;
• per decadimento, decretato dal Consiglio Direttivo, per morosità
Art.8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Consistono in: ammonizione, sospensione, espulsione.
Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere
del Collegio dei Probiviri, e sono comunicate all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata.
Avverso il provvedimento disciplinare il socio può ricorrere all'Assemblea
mediante lettera raccomandata da inviarsi al Collegio dei Probiviri e,
per conoscenza, al Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri curerà
l'istruzione del ricorso per l'Assemblea; il Consiglio Direttivo è
tenuto ad inserire la discussione del ricorso nell’O.d.G. dell'Assemblea.
La presentazione del ricorso non è sospensiva della sanzione. Il
socio espulso non può essere riammesso salvo espressa deroga votata
dall'Assemblea dei soci.
Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente,
a Milano o in altra sede nazionale, almeno una volta l'anno.
L’assemblea generale ordinaria per l’approvazione del rendiconto
annuale deve essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno.
L’assemblea generale straordinaria dei soci può essere convocata
dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne ravvisi
la necessità ovvero da almeno 100 soci in regola con le quote associative,
mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo con indicazione degli
argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La convocazione viene inviata
a tutti i soci aventi diritto, vale a dire in regola con le quote associative,
con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera indicante luogo,
data, ora e ordine del giorno.
Nell’avviso di convocazione può essere anche previsto il
giorno per una seconda convocazione qualora i soci intervenuti alla prima
convocazione non rappresentino complessivamente il quorum dei presenti
richiesto per la regolare costituzione della assemblea ordinaria o straordinaria.
L’assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello
stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L'Assemblea elegge, prima dell'inizio dei propri lavori, un Presidente
ed un Segretario responsabile della stesura dei relativi verbali. Nel
caso di assemblea straordinaria la funzione di segretario deve essere
svolta da un notaio. È compito del presidente verificare l’ammissibilità
dei presenti al voto e la rituale costituzione della assemblea.
L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi
diritto; in seconda convocazione è valida purché sia presente
almeno il 2% degli aventi diritto. In entrambi i casi essa delibera a
maggioranza dei presenti.
Sono compiti dell'assemblea generale ordinaria:
a) approvare il rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
b) stabilire la quota sociale;
c) approvare il rendiconto sull'attività svolta;
d) approvare gli indirizzi programmatici di attività dell'Associazione;
e) decidere l'appello dei soci espulsi;
f) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo relative all'istituzione
di sezioni regionali o interregionali dell'AIDII. L’assemblea generale
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente il 30% degli aventi diritto; in seconda convocazione è
valida purché sia presente almeno il 10% degli aventi diritto.
In entrambi i casi essa delibera a maggioranza dei presenti.
Sono compiti della assemblea generale straordinaria:
a) approvare modifiche allo statuto, salvo quanto previsto dal successivo
art. 10;
b) decidere lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più
liquidatori determinandone i compensi, salvo quanto previsto dal successivo
art. 11.
Art. 10 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Oltre che con delibera di assemblea straordinaria, le proposte di modifica
dello statuto, possono essere presentate dal Consiglio Direttivo. In tale
caso le proposte vengono sottoposte a votazione per posta con lettera
inviata ad uno studio notarile con l'approvazione di almeno la metà
più uno delle risposte valide pervenute dagli aventi diritto al
voto, purché non inferiori a 100. La proposta di modifica dello
statuto viene inviata, a cura del Presidente, a tutti i soci in regola
con le quote associative, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data
prevista per lo spoglio delle risposte mediante lettera indicante in ogni
caso:
• modifiche che si intende apportare allo statuto
• indirizzo del notaio presso il quale sarà fatto lo spoglio
• data entro la quale le risposte dovranno pervenire
Art. 11 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con assemblea straordinaria
o può essere proposto dal Consiglio Direttivo. In questo secondo
caso viene deliberato mediante votazione per posta con lettera inviata
ad uno studio notarile e lo scioglimento deve essere approvato da almeno
la metà più uno delle risposte valide pervenute dagli aventi
diritto purché non inferiori a 200. La proposto di scioglimento
viene inviata, a cura del Presidente a tutti i soci in regola con le quote
associative con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data prevista per
lo spoglio delle risposte mediante lettera indicante:
• nominativo di uno o più liquidatori proposti con i relativi
compensi e modalità di nomina per i liquidatori
• indirizzo del notaio presso il quale sarà fatto lo spoglio
• data entro la quale le risposte dovranno pervenire.
In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione,
essi saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopo di lucro con
oggetto analogo o affine con la associazione nel rispetto dell’art.
5 comma 4, Legge 266/1991 e D. Lgs 460/97.
Art. 12 - ORGANI SOCIALI
Sono organi associati all'AIDII:
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Collegio dei Probiviri
• l’Istituto per la Certificazione in Igiene Industriale
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è composto
da 12 membri eletti, oltre ad un membro di diritto. Il Consiglio Direttivo
dura in carica tre anni. Il consigliere dimissionario impossibilitato
per qualsiasi causa viene sostituito con il primo dei non eletti. Il membro
di diritto è il Presidente uscente che assume la carica di past-President
per il triennio successivo. Il past-President non è eleggibile
nel Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello del suo mandato.
Tra i dodici membri eletti il Consiglio stesso elegge:
• il Presidente
• il Vicepresidente
• il Segretario - Tesoriere, ovvero, se del caso, il Segretario
ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'AIDII: disciplina
e coordina l'attività secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, il rendiconto dell'attività
svolta e gli indirizzi programmatici di attività da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo designa il comitato
delle Nomine. Per il miglior perseguimento degli scopi associativi, il
Consiglio può istituire, con propria delibera, sezioni regionali
ed interregionali dell'AIDII, approvandone contestualmente il relativo
statuto. Tali delibere sono soggette ad approvazione da parte dell'Assemblea
dei soci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di nuova associazione
e le approva. Delibera, udito il parere del Collegio dei Probiviri, le
sanzioni disciplinari. Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali.
Svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e
da eventuali deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, a Milano o in un altra
sede nazionale, mediante avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima
della seduta. Il Consiglio è validamente costituito in presenza
di almeno 7 consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente dell'AIDII
e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente. Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente
e del Segretario - tesoriere o del Segretario e del Tesoriere avvengono
singolarmente, nell'ordine rispettivo, a scrutinio segreto ed è
richiesta la maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione con poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione compresa la possibilità
di intrattenere rapporti bancari anche su basi affidate con firma disgiunta
dal Segretario Tesoriere al quale questi ultimi poteri sono anche conferiti.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono
assunte dal Vicepresidente.
Art. 15 - PAST-PRESIDENT
Il past-President è responsabile del coordinamento dei rapporti
dell'AIDII a livello internazionale e presiede il Comitato delle Nomine
di cui al successivo articolo 18. Il past-President assume la carica di
Presidente dell’Istituto per la Certificazione in Igiene Industriale.
Il funzionamento e la struttura dell’ICII viene definita nel regolamento
di attuazione dello Statuto.
Art. 16 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri affettivi
e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità
previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. I revisori dei conti
hanno il compito di verificare le regolarità del bilancio consuntivo
e del rendiconto sull'attività svolta secondo quanto previsto dal
Codice Civile.
Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste
per l'elezione del Consiglio Direttivo. I Probiviri hanno il compito di
dare parere al Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni disciplinari
di cui all'art.8, di risolvere le controversie che dovessero intervenire
tra organi statutari e soci ovvero quelle dei soci fra loro ed in tutti
i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario. Altresì deliberano
in caso di scioglimento della Associazione, sulla destinazione dei residui
attivi risultanti dalla liquidazione.
Art. 18 - COMITATO DELLE NOMINE
Il Comitato delle Nomine viene designato dal Consiglio Direttivo ed è
composto da almeno tre membri. Il past-President è membro di diritto
ed assume la presidenza del comitato. Gli altri membri vengono designati
dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari che vantino una anzianità
di iscrizione all'AIDII di almeno 6 anni e non facciano parte del Consiglio
Direttivo eletto in carica; essi non possono figurare nella lista dei
candidati. Il Comitato viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo
almeno sei mesi prima di ogni consultazione elettorale sociale. Esso ha
la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali,
di verificarne l'idoneità e di comunicarle al Consiglio Direttivo
almeno due mesi prima delle elezioni. Il Comitato delle Nomine sorveglia
la regolarità delle procedure, presenzia allo spoglio delle schede
e procede alla proclamazione degli eletti. Gruppi di almeno 30 Soci possono
proporre al Comitato delle Nomine l'inserimento di un proprio candidato.
Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo vengono effettuate
per posta con lettera indirizzata ad uno studio notarile; a questo scopo
la Segreteria invia la scheda di votazione agli aventi diritto indicando
la data ultima affinché la scheda di ritorno possa essere conteggiata.
Per lo svolgimento delle elezioni alle cariche sociali, la segreteria
dell'AIDII predisporrà, su indicazione del Comitato delle Nomine,
una scheda elettorale comprendente le liste dei candidati:
• almeno 20 candidati al Consiglio Direttivo, almeno 5 candidati
al Collegio dei Revisori dei Conti,
• almeno 5 candidati al Collegio dei Probiviri.
Possono essere espresse dal socio elettore un massimo di 8 preferenze
per il Consiglio Direttivo e di 2 preferenze ciascuna per Revisori dei
conti e Probiviri. Le preferenze possono andare anche ai Soci ordinari
aventi diritto di voto non inclusi nella lista ufficiale di cui alla scheda
elettorale.
Art. 20 - COMITATI E GRUPPI DI LAVORO
In relazione a particolari esigenze organizzative, programmatiche o scientifiche,
il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione di Comitati
e Gruppi di Lavoro finalizzati, con impegno a termine, dei quali approva
contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo.
Art. 21 - REFERENDUM CONSULTIVO
In relazione a proprie esigenze operative, in periodi non vicini
all'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può richiedere,
a mezzo posta, il parere dei Soci in merito a particolari problemi di
natura organizzativa o scientifica.
Art. 22 - PATRIMONIO, FINANZE, RENDICONTO ANNUALE
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote, dai contributi
dei soci e da tutti i beni mobili, immobili, materiali e immateriali che
comunque vengano in possesso dell’associazione ed a qualsiasi titolo.
Le entrate finanziarie dell'AIDII sono quindi costituite dalle quote associative
versate dai Soci, dai contributi ad essa devoluti a qualsiasi titolo compatibile
con le finalità dell'Associazione e da eventuali utili derivanti
da Società previste all'Art. 2. Annualmente e nei termini previsti
dall’articolo 9, i soci dovranno approvare un rendiconto annuale.
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. Per quanto non si prevedano utili, non avendo l’associazione
scopo di lucro, eventuale emergenza attiva non potrà essere ripartita
e sarà imputata a patrimonio e destinata secondo l’oggetto
sociale.
Art. 23 - REGOLAMENTO
L'Assemblea dei Soci delega il Consiglio Direttivo dell'AIDII ad elaborare
un regolamento di attuazione dello Statuto, da sottoporre all'approvazione
dei Soci a mezzo votazione per posta.
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